Associazione:Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Free Software Users Group Padova"

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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Free Software Users Group Padova"

Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. Il giorno 20/12/2006, in Padova, i sottoscritti con la presente scrittura privata costituiscono l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Free Software Users Group Padova", o, in breve, "FSUG Padova", in inglese, nome che puo' essere divulgato anche in italiano nella forma: "Gruppo di Utenti del Software Libero di Padova" e d'ora in poi in questo Statuto semplicemente "Associazione".

1.2. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31/12/2113 salvo ulteriori proroghe.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Padova, Via Cornaro 1/B, CAP 35128 e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

1.4. I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

1.5. Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere disposto solo dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità.


Art. 2. Finalità

2.1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e attività di promozione, solidarietà e utilità sociale.

2.2. L'Associazione non pone alcuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

2.3. L'Associazione si propone di promuovere, diffondere e difendere l'esercizio consapevole della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentono la produzione, la modifica, la distribuzione e l'uso libero e aperto del Software, dell'Hardware e dei prodotti dell'attività intellettuale. La definizione di Software Libero si fonda sulla garanzia dei seguenti diritti per l'utilizzatore o utente:

A) Libertà di usarlo per ogni scopo, anche non previsto dall'autore;
B) Libertà di studiare come funziona e di adattarlo alle proprie necessità;
l'accesso al codice sorgente è un prerequisito per questo;
C) Libertà di redistribuirne copie in modo da aiutare il prossimo;
D) Libertà di migliorare il programma e di distribuire le modifiche in modo che
tutta la comunità possa beneficiarne; l'accesso al codice sorgente è un
prerequisito per questo.

In particolare l'Associazione di propone di:

- favorire la diffusione del Software Libero e la pubblicazione delle
  specifiche tecniche dell'hardware;
- diffondere la cultura del Software Libero, promuovendo e diffondendo
  l'interesse per esso con tutti i mezzi possibili;
- promuovere la formazione all'utilizzo e allo sviluppo di Software Libero;
- favorire il mercato del Software Libero e dell'Hardware Aperto;
- promuovere iniziative di ricerca e sviluppo che hanno come oggetto il
  Software Libero o lo sviluppo di prodotti tecnologici con specifiche
  pubbliche;
- favorire la libera circolazione delle idee e delle conoscenze tecnologiche
  utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- promuovere, diffondere e difendere lo studio ed il libero utilizzo delle idee
  e degli algoritmi che sono la base per il funzionamento dei sistemi
  informatici;
- promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi
  informatici;

- promuovere l'accessibilità dei sistemi informatici, l'adozione dei formati
  liberi e degli standard aperti, in particolare, ma non solo, per i servizi ad
  accesso pubblico;
  
- promuovere presa di coscienza e consapevolezza riguardo la crescente ricaduta
  dell'utilizzo dei sistemi informatici su ogni aspetto dell'esistenza e in
  particolare a riguardo del trattamento dei dati personali attraverso i
  sistemi informatici;
- assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando in altri modi
  organizzazioni e associazioni private e pubbliche in operazioni avviate con
  le stesse finalità;
- raccogliere risorse di qualsiasi natura, da destinare a queste attività;
- promuovere iniziative di tutela e difesa di idee, progetti, prodotti,
  programmi, licenze, algoritmi, iniziative che hanno come oggetto il Software
  Libero o le finalità di cui sopra nonché le persone fisiche e le
  organizzazioni che perseguono queste stesse finalità;
- organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione ed altri eventi, a
  livello nazionale ed internazionale, che siano funzionali al perseguimento di
  queste finalità.

2.4. L'Associazione non puo' svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione si impegna a non utilizzare tecnologia rilasciata con licenze ritenute proprietarie se non a scopo di comparazione, analisi filologica e storiografica o di sviluppo, porting, illustrazione o integrazione di tecnologia libera su tecnologia proprietaria.

2.5. Qualsiasi modifica all'Art. 2 (Finalità) di questo Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.


Art. 3. Organizzazione e Soci

3.1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.2. Possono aderire all'Associazione solo le persone fisiche. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute.

3.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota associativa non è trasmissibile.

3.4. Sono Soci dell'Associazione:

A) i Soci Fondatori;
B) i Soci Ordinari;
C) i Soci Sostenitori;
D) i Soci Onorari.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione, salvo per quanto nel seguito diversamente indicato.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale.

Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, fino all'eventuale esclusione (cfr. Punto 3.8 infra). Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro domanda scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza; essi entreranno a far parte dell'elettorato passivo a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Chi intende aderire all'Associazione come Socio Ordinario deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente le sue complete generalità e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad accogliere in via provvisoria le domande di ammissione dei candidati Soci e quindi, valutatane la regolarità, a sottoporle alla prima Assemblea utile che sarà chiamata a ratificarle o a respingerle. Qualora lo ritenga, l'Assemblea puo' motivare la non ammissione di un aspirante Socio ma non è obbligata a farlo. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari eccetto che per la quota associativa annuale, il cui ammontare è sempre superiore a quello della quota dei Soci Ordinari e puo' essere fissato anch'esso di anno in anno dall'Assemblea dei Soci. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea, se trattasi di nuovo Socio, altrimenti dall'esercizio per il quale il Socio paga la quota di Sostenitore.

Sono Soci Onorari coloro che hanno reso particolari servigi all'Associazione o che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna rappresentanza all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e sono nominati dall'Assemblea su proposta di qualunque Socio. L'unica carica di cui può essere investito un Socio Onorario è quella di Consigliere; in particolare un Socio Onorario non può essere Presidente dell'Associazione. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

Il nuovo Socio appena ammesso all'Associazione parteciperà alle adunanze dell'Assemblea a partire dalla prima adunanza successiva a quella in cui è stata ratificata la sua ammissione.

3.5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e al versamento della quota associativa annua. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti, a qualunque titolo effettuati dal Socio che per qualunque motivo in seguito recede, non saranno in alcun caso rimborsati.

3.6. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni, ai corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano integralmente il suo Statuto ed i Regolamenti che essa vorrà adottare.

3.7. Il mancato pagamento entro il mese di ottobre della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto fino alla messa in regola del Socio.

3.8. L'esclusione dall'Associazione avviene per i seguenti motivi:

A) decadenza, in caso di morte o per il mancato pagamento per due anni della
quota associativa annuale;
B) radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i
Regolamenti e le finalità dell'Associazione: il Consiglio Direttivo puo'
disporre la sospensione immediata del Socio e l'Assemblea successiva puo'
deliberarne la radiazione;
C) recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio
Direttivo.

Il provvedimento di sospensione o di esclusione deve essere notificato con tempestività all'interessato assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. L'esclusione dall'Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui avviene la notifica del provvedimento. Nel caso della domanda di recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso ha effetto immediato, ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso. L'associato colpito da sospensione o esclusione può ricorrere al Collegio dei Revisori dei conti, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

3.9. L'ex Socio colpito dal provvedimento di esclusione puo' inoltrare nuovamente domanda di adesione all'Associazione a partire dall'esercizio successivo a quello di esclusione.

3.10. Nelle riunioni degli Organi Sociali tutti i partecipanti aventi diritto al voto possono proporre votazioni ma qualora queste riguardassero punti non indicati preventivamente in modo esplicito tra le materie da trattare (ordine del giorno) allora la votazione è rinviata di diritto alla riunione successiva.


Art. 4. Composizione e poteri dell'Assemblea dei Soci

4.1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

4.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo.

4.3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto o da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse disposta, e l'indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). Almeno quindici giorni prima dell'adunanza, la convocazione:

A) viene affissa presso la Sede legale; 

B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione;

C) viene inviata tramite comunicazione telematica a tutti i Soci all'indirizzo
risultante dal Libro dei Soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai
Revisori dei Conti.

4.4. L'Assemblea dei Soci in prima convocazione si ritiene validamente costituita con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Qualora il numero non fosse sufficiente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in persona o in delega. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

4.5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora esista; altrimenti da un altro membro del Consiglio Direttivo o infine da qualsiasi altro Socio con diritto di voto, che ne faccia richiesta, in entrambi i casi con precedenza al Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano. Il Segretario redige processo verbale delle votazioni e di quanto esplicitamente richiesto dai Soci. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante prima dello scioglimento dell'adunanza e deve essere controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4.6. L'Assemblea dei Soci:

A) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
Conti;
B) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
C) delibera l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
D) delibera in via definitiva l'ammissione dei candidati Soci e l'esclusione
dei Soci;
E) delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
F) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività
dell'Associazione;
G) delibera lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
H) delibera eventuali modifiche del presente Statuto con la presenza di tre
quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in
prima che in seconda convocazione, fatti salvi i principi e la natura
dell'Associazione, che non possono essere alterati e i criteri per la modifica
dell'Articolo 2, che sono indicati nel medesimo.
I) delibera lo scioglimento dell'Associazione, in convocazione straordinaria, e
la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei
Soci aventi diritto al voto.

4.7. Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma e salvo i casi diversamente specificati in questo Statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che puo' essere espresso per alzata di mano, appello nominale o qualsiasi altra forma di voto palese. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto, a meno che non siano incorsi nella sospensione di tale diritto (cfr. Art. 3.7).

4.8. Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega puo' essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato puo' farsi portatore al più di due deleghe. Sono ammessi a presenziare all'Assemblea anche i Soci che non hanno diritto di voto: essi possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso.


Art. 5. Composizione e poteri del Consiglio Direttivo

5.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

5.2. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione con diritto di voto, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

5.3. Il Consiglio direttivo provvede, nella prima adunanza, ad eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente (opzionale), il Segretario ed il Tesoriere.

5.4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, che deve confermare la nomina oppure provvedere all'elezione di un sostituto. Chi viene confermato o eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5.5. Al Consiglio Direttivo competono: la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; la nomina del Presidente, del Vice Presidente (opzionale), del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, eventualmente considerando le indicazioni dell'Assemblea; la gestione dei rapporti tra i Soci e l'Associazione per quanto riguarda le domande di adesione e di recesso e le esclusioni.

5.6. Entro la fine di febbraio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e opzionalmente la proposta per l'ammontare delle quote associative annuali per l'anno entrante. Tali bilanci e l'eventuale proposta sulle quote dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dello stesso anno.

5.7. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5.8. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse disposta, e l'indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). Almeno otto giorni prima dell'adunanza, la convocazione:

A) viene affissa presso la Sede legale;
B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione;
C) viene inviata tramite comunicazione telematica a tutti i membri del
Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti all'indirizzo risultante dal Libro
dei Soci;

5.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se esiste, infine dal membro del Consiglio Direttivo cha sia Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano.

5.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

5.11. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente atto a deliberare anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente punto 5.8 qualora siano presenti tutti i suoi membri.

5.12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

5.13. E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo puo' fare decadere un Consigliere qualora questi si assentasse da tre o più riunioni consecutive.

5.14. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono essere verbalizzate dal Segretario. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante entro la fine della riunione e deve essere controllato e sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione.


Art. 6. Il Presidente

6.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altre persone, anche estranee al Consiglio stesso.

6.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.


Art. 7. Il Segretario

7.1. Il Segretario verbalizza le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché gli interventi di chi ne fa espressa richiesta.


Art. 8. Il Tesoriere

8.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.


Art. 9. Il Collegio dei Revisori dei Conti

9.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno oppure di tre membri.

9.2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

9.3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

9.4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea con diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.


Art. 10. Rinnovabilità delle cariche

10.1. Le cariche che in base al presente Statuto vengono eventualmente attribuite in relazione a situazioni contingenti (Presidenti nominati in occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) hanno termine con l'evento per le quali sono state disposte e sono rinnovabili indefinitamente anche nelle stesse persone. Tutte le altre cariche previste nel presente Statuto (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti) hanno durata di due anni e sono rinnovabili indefinitamente anche nelle stesse persone ma è escluso il terzo mandato consecutivo. L'Assemblea mantiene sempre e comunque la facoltà, nella sua sovranità, di annullare qualsiasi carica in qualsiasi momento, anche su mozione di un singolo Socio.


Art. 11. I Libri dell'Associazione

11.1. Oltre a quelli eventualmente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei Soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e il libro del Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 12. Quote associative annuali

12.1. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, concorrono alle spese dell'Associazione con il pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto stabilito all'Art. 3 del presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione.


Art. 13. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

13.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

13.2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di EURO _____,__. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento al fondo di dotazione iniziale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

13.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

A) quote associative annuali versate dai Soci;
B) contributi volontari dei Soci (cfr. Art. 3);
C) proventi delle attività di raccolta fondi, introiti realizzati per servizi
prestati dall'Associazione o nello svolgimento delle sue attività;
D) contributi, donazioni, lasciti, erogazioni effettuati da Enti pubblici o da
altre persone fisiche e giuridiche;
E) redditi derivanti dal suo patrimonio.


Art. 14. Rendiconto Economico-Finanziario e Bilancio Preventivo

14.1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto Economico-Finanziario.

14.2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'esercizio precedente e un Bilancio Preventivo, entrambi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dello stesso anno.

14.3. Il Rendiconto e il Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere trasmessi per via telematica ai Soci all'indirizzo risultante dal libro dei Soci nonché ai membri del Consiglio dei Revisori dei Conti e quindi depositati presso la sede dell'Associazione per i venti giorni precedenti l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente: l'Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta.


Art. 15. Avanzi di gestione

15.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di enti con le stesse finalità sociali.

15.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 16. Rinvio

16.1. Per disciplinare cio' che non fosse previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.