Utente:Nick/FSUG/Statuto

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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Free Software Users Group
Padova" [Versione 1.4]



Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1. Il giorno XX/XX/200X, in Padova, i sottoscritti XX con la presente
scrittura privata costituiscono l'Associazione di Promozione Sociale denominata
"Free Software Users Group Padova", o, in breve, "FSUG Padova", in inglese, nome
che puo' essere divulgato anche in italiano nella forma: "Gruppo di Utenti del
Software Libero di Padova" e d'ora in poi in questo Statuto semplicemente
"Associazione".

1.2. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31/12/2113 salvo ulteriori
proroghe.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Padova, Via Cornaro 1/B, CAP 35128 e potrà
istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.
L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera
dell'Assemblea dei Soci[INCCUL N="1" COMMENTO="Vorremmo mantenere questa parte:
legalmente è possibile?"] e non richiederà formale variazione del presente
Statuto[/INCCUL].

1.4. I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso,
essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

1.5. Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere disposto solo dall'Assemblea
secondo le modalità descritte nell'Art. 4 del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo
patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.



Art. 2. Finalità

2.1. L' Associazione e' apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è
ispirata a principi di democrazia e attività di promozione e solidarietà
sociale.

2.2. L' Associazione non pone aluna restrizione di razza, colore, sesso,
religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a
priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.

2.3. L' Associazione si propone di promuovere, diffondere e difendere
l'esercizio consapevole della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e
telematiche sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché
di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentono la
produzione, la modifica, la distribuzione e l'uso libero e aperto del Software,
dell'Hardware e dei prodotti dell'attività intellettuale. La definizione di
Software Libero si fonda sulla garanzia dei seguenti diritti per l'utilizzatore
o utente:

 A) Libertà di usarlo per ogni scopo, anche non previsto dall'autore;

 B) Libertà di studiare come funziona e di adattarlo alle proprie necessità;
 l'accesso al codice sorgente è un prerequisito per questo;

 C) Libertà di redistribuirne copie in modo da aiutare il prossimo;

 D) Libertà di migliorare il programma e di distribuire le modifiche in modo che
 tutta la comunità possa beneficiarne; l'accesso al codice sorgente è un
 prerequisito per questo.

In particolare l'Associazione di propone di:

 - favorire la diffusione del Software Libero e la pubblicazione delle
   specifiche tecniche dell'hardware;

 - diffondere la cultura del Software Libero, promuovendo e diffondendo
   l'interesse per esso con tutti i mezzi possibili;

 - promuovere la formazione all'utilizzo e allo sviluppo di Software Libero;

 - favorire il mercato del Software Libero e dell'Hardware Aperto;

 - promuovere iniziative di ricerca e sviluppo che hanno come oggetto il
   Software Libero o lo sviluppo di prodotti tecnologici con specifiche
   pubbliche;

 - favorire la libera circolazione delle idee e delle conoscenze tecnologiche
   utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;

 - promuovere, diffondere e difendere lo studio ed il libero utilizzo delle idee
   e degli algoritmi che sono la base per il funzionamento dei sistemi
   informatici;

 - promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi
   informatici;
 
 - promuovere l'accessibilità dei sistemi informatici, l'adozione dei formati
   liberi e degli standard aperti, in particolare, ma non solo, per i servizi ad
   accesso pubblico;

 - assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando in altri modi
   organizzazioni e associazioni private e pubbliche in operazioni avviate con
   le stesse finalità;

 - raccogliere risorse di qualsiasi natura, da destinare a queste attività;

 - promuovere iniziative di tutela e difesa di idee, progetti, prodotti,
   programmi, licenze, algoritmi, iniziative che hanno come oggetto il Software
   Libero o le finalità di cui sopra nonché le persone fisiche e le
   organizzazioni che perseguono queste stesse finalità;

 - organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione ed altri eventi, a
   livello nazionale ed internazionale, che siano funzionali al perseguimento di
   queste finalità.
 
2.4. L'Associazione non puo' svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione si impegna
a non utilizzare software rilasciato con licenze ritenute proprietarie se non a
scopo di comparazione o di analisi filologica e storiografica.

2.5. Qualsiasi modifica all'Art. 2 (Finalità) di questo Statuto deve essere
approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci.



Art. 3. Organizzazione e Soci

3.1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.

3.2. Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche che giuridiche e tutti
i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, indipendentemente da
eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese
documentate eventualmente sostenute.

3.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non puo' essere
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso. La quota associativa non è trasmissibile.

3.4. Sono Soci dell'Associazione:

 A) i Soci Fondatori;

 B) i Soci Ordinari;

 C) i Soci Sostenitori;

 D) i Soci Onorari.

Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti
dell'Associazione, salvo per quanto nel seguito diversamente indicato.
Le diverse categorie di Socio sono mutuamente esclusive.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di
dotazione iniziale.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della
sua esistenza. Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, anche i minori che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro domanda scritta dei soggetti
che ne hanno la legale rappresentanza.
Chi intende aderire all'Associazione come Socio Ordinario deve rivolgere al
Consiglio Direttivo domanda scritta contenente le sue complete generalità e
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si
propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad accogliere in via provvisoria le
domande di ammissione dei candidati Soci e quindi a sottoporle alla prima
Assemblea utile che sarà chiamata a ratificarle o a respingerle.
Qualora lo ritenga, l'Assemblea puo' motivare la non ammissione di un aspirante
Socio ma non è obbligata a farlo.
L'aspirante socio non ammesso puo' ricorrere entro trenta giorni all'Arbitro
(cfr. Art. 16), che deciderà in via definitiva.
L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati agli altri Soci eccetto che per
la quota associativa annuale, il cui ammontare è sempre superiore a quello della
quota dei Soci Ordinari e puo' essere fissato anch'esso di anno in anno
dall'Assemblea dei Soci.
L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

Sono Soci Onorari coloro che hanno reso particolari servigi all'Associazione o
che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o
professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna
rappresentanza all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di
alcuna quota e sono nominati dall'Assemblea su proposta di qualunque Socio.
L'unica carica di cui può essere investito un Socio Onorario è quella di
Consigliere; in particolare un Socio Onorario non può essere Presidente
dell'Associazione.
L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

Il nuovo Socio appena ammesso all'Associazione parteciperà alle adunanze
dell'Assemblea a partire dalla prima adunanza successiva a quella in cui è stata
ratificata la sua ammissione.

3.5. I soggetti che non siano persone fisiche possono aderire all'Associazione
solo come Soci Sostenitori.

3.6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
esborso ulteriori rispetto al versamento originario e al versamento della quota
associativa annua. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti, a qualunque titolo effettuati dal Socio che per qualunque motivo
in seguito recede, non saranno in alcun caso rimborsati.

3.7. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle
manifestazioni, ai corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui
l'Associazione si fa promotrice. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano
integralmente il suo Statuto ed i Regolamenti che essa vorrà adottare.

3.8. Il mancato pagamento entro il mese di ottobre della quota associativa
annuale comporta la sospensione del diritto di voto fino alla messa in regola
del Socio.

3.9. L'esclusione dall'Associazione puo' avvenire per i seguenti motivi:

 A) decadenza, in caso di mancato pagamento per due anni della quota associativa
 annuale;

 B) radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i
 Regolamenti e le finalità dell'Associazione: il Consiglio Direttivo puo'
 disporre la sospensione immediata del Socio e l'Assemblea successiva puo'
 deliberarne la radiazione;

 C) domanda scritta di recesso dall'Associazione inoltrata dal Socio al
 Consiglio Direttivo.

L'esclusione dall'Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello in cui avviene la notifica del provvedimento di decadenza o di
radiazione. Nel caso della domanda di recesso, salvo che si tratti di motivata
giusta causa, nel qual caso ha effetto immediato, ha effetto dopo il trentesimo
giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la
richiesta scritta attestante la volontà di recesso.
Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione è stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione puo' adire entro
trenta giorni l'Arbitro (cfr. Art. 16); in tal caso l'efficacia del
provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

3.10. L'ex Socio che non sia stato radiato può rientrare a far parte
dell'Associazione a partire dall'esercizio successivo a quello di esclusione,
secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio Ordinario, al quale sarà
equiparato.



Art. 4. Composizione e poteri dell'Assemblea dei Soci

4.1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è
l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

4.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo.

4.3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta
richiesta da almeno un quarto degli aventi diritto al voto o da almeno tre
Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse
disposta, e l'ordine del giorno. Almeno quindici giorni prima dell'adunanza, la
convocazione:

 A) viene affissa presso la Sede legale; 
 
 B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione;
 
 C) viene inviata tramite comunicazione scritta a tutti i Soci all'indirizzo
 risultante dal Libro dei Soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai
 Revisori dei Conti (cfr. Art. 17).

4.4. L'Assemblea dei Soci in prima convocazione si ritiene validamente
costituita con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza dei
Soci aventi diritto al voto.
Qualora il numero non fosse sufficiente per la costituzione dell'Assemblea in
prima convocazione essa si riterrà validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in persona o in delega.
L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno
fissato per la prima convocazione.

4.5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,
in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo
oppure da qualsiasi altro Socio con diritto di voto.
All'inizio di ogni Assemblea si eleggono tra i Soci aventi diritto al voto il
Segretario dell'Assemblea e l'eventuale sostituto del Presidente.
Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere il verbale delle votazioni e
delle delibere della stessa. Il verbale deve essere letto integralmente seduta
stante prima dello scioglimento dell'adunanza e deve essere controllato e
sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

4.6. L'Assemblea dei Soci:

 A) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
 Conti;

 B) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

 C) delibera l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
 dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;

 D) delibera in via definitiva sull'ammissione dei candidati Soci e
 sull'esclusione dei Soci;

 E) delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba o non
 possa essere deciso da altri organi;

 F) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività
 dell'Associazione;

 G) delibera lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;

 H) delibera eventuali modifiche del presente Statuto con la presenza di due
 terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in
 prima che in seconda convocazione, fatti salvi i principi e la natura
 dell'Associazione, che non possono essere alterati; nel caso di modifiche
 all'Articolo 2 del presente Statuto è necessario il voto favorevole dei quattro
 quinti dei Soci;

 I) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo
 patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

4.7. Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma e salvo i casi diversamente
specificati in questo Statuto, sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, che puo' essere espresso per alzata di mano, appello
nominale o voto scritto palese.
L'espressione di astensione si computa come voto contrario. Non è ammesso il
voto per corrispondenza. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto.

4.8. Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega apposta
in calce all'avviso di convocazione.
La delega puo' essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia già diritto
di voto.
Ciascun delegato puo' farsi portatore al più di due deleghe. Sono ammessi a
presenziare all'Assemblea anche i Soci che non hanno diritto di voto: essi
possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso.



Art. 5. Composizione e poteri del Consiglio Direttivo

5.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta
dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il
Presidente e il Tesoriere.

5.2. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione con diritto di voto,
durano in carica due anni e sono rieleggibili.

5.3. Il Consiglio direttivo provvede, nella prima adunanza, ad eleggere il
Presidente del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.
[INCCUL N="2" COMMENTO="Il Vicepresidente è indispensabile a termini di
legge? Nello statuto-tipo passato dal CSV la figura del Vicepresidente non
viene neppure menzionata e ci sembra una macchinosità in più, quindi, se
non indispensabile, preferiremmo toglierlo"]Il Presidente del Consiglio
Direttivo propone al voto dell'Assemblea il proprio Vicepresidente
scegliendolo fra i Soci aventi diritto al voto.[/INCCUL]

5.4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio
Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un sostituto. Il
Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, che deve
confermare la nomina oppure provvedere all'elezione di un sostituto.
Chi viene confermato o eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica
per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il
Consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero
Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale
rielezione.

5.5. Al Consiglio Direttivo competono: la gestione dell'Associazione in ogni suo
aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il
compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione
agli indirizzi ricevuti; la nomina del Presidente e del Tesoriere, da scegliersi
tra i Consiglieri eletti, eventualmente considerando le indicazioni
dell'Assemblea; la gestione dei rapporti tra i Soci e l'Associazione per quanto
riguarda le domande di adesione e di recesso e le esclusioni.

5.6. Entro la fine di febbraio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio
consuntivo e il bilancio preventivo e puo' proporre l'ammontare delle quote
associative annuali per l'anno entrante. Tali bilanci e l'eventuale proposta
sulle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo
dello stesso anno.

5.7. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure,
a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati
atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5.8. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta
richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Almeno otto giorni prima dell'adunanza, la convocazione:

 A) viene affissa presso la Sede legale;

 B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione;

 C) viene inviata tramite comunicazione scritta a tutti i membri del Consiglio
 Direttivo e ai Revisori dei Conti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

5.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua
assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

5.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare
qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

5.11. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente atto a deliberare anche
in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente punto 5.8
qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti.

5.12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'espressione di
astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il
voto di chi presiede la riunione.

5.13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione -- intendendosi
comunque comprese tra queste tutte quelle il cui valore ecceda EURO mille -- è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5.14. E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo. Qualora un Consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

5.15. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono
essere verbalizzate da un Segretario eletto all'inizio della riunione. Il
verbale deve essere letto integralmente seduta stante entro la fine della
riunione e deve essere controllato e sottoscritto dal Segretario e da chi ha
presieduto la riunione.



Art. 6. Il Presidente

6.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione
stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio
Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche
a estranei al Consiglio stesso.

6.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.



Art. 7. Il Tesoriere

7.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene
idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei
libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio
consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.



Art. 8. Il Collegio dei Revisori dei Conti

8.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno oppure di tre membri.

8.2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di
Consigliere.

8.3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel
presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

8.4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori
dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea con diritto di
voto e a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto
di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei
relativi libri, danno pareri sui bilanci.



Art. 9. Rinnovabilita' delle cariche

9.1. Le cariche che in base al presente Statuto vengono eventualmente attribuite
in relazione a situazioni contingenti (Segretari o Presidenti nominati in
occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) hanno termine con
l'evento per le quali sono state disposte e sono rinnovabili indefinitamente
anche nelle stesse persone. Tutte le altre cariche previste nel presente Statuto
(Presidente, Consigliere, Tesoriere, Revisore dei Conti) hanno durata di due
anni e sono rinnovabili indefinitamente anche nella stesse persone, fatta salva
la facoltà dell'Assemblea, nella sua sovranità, di annullare qualsiasi carica in
qualsiasi momento, anche su mozione di un singolo Socio.



Art. 10. I Libri dell'Associazione

10.1. Oltre a quelli prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri
Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

10.2. I Libri dell'Associazione sono accessibili integralmente a chiunque ne
faccia motivata istanza scritta[INCCUL N="3" COMMENTO="E' necessario per legge
inserire questa precisazione o possiamo tralasciarla?"], nel rispetto della
normativa vigente riguardante la protezione dei dati personali[/INCCUL]. Le
eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente:
l'Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque
non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la
richiesta scritta.



Art. 11. Quote associative annuali

11.1. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, concorrono alle spese
dell'Associazione con il pagamento della quota associativa annuale, secondo
quanto stabilito all'Art. 3 del presente Statuto e nei Regolamenti
dell'Associazione.



Art. 12. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

12.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione
iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

12.2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai
versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di EURO XXXX,XX.
I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi
rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o
di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di
quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento al fondo di dotazione iniziale non crea altri diritti di
partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per
successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

12.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti
entrate:

 A) quote associative annuali versate dai Soci;

 B) contributi volontari dei Soci (cfr. Art. 3);

 C) proventi delle attività di raccolta fondi, introiti realizzati per servizi
 prestati dall'Associazione o nello svolgimento delle sue attività;

 D) contributi, donazioni, lasciti, erogazioni effettuati da Enti pubblici o da
 altre persone fisiche e giuridiche;

 E) redditi derivanti dal suo patrimonio.



Art. 13. Rendiconto Economico-Finanziario e Bilancio Preventivo

13.1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni
esercizio è predisposto un Rendiconto Economico-Finanziario.

13.2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a
predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'esercizio
precedente e un Bilancio Preventivo, entrambi da sottoporre per l'approvazione
all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dello stesso anno.

13.3. Il Rendiconto e il Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo
devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per i venti giorni
precedenti l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro
lettura[INCCUL N="4" COMMENTO="Vedi inccul n. 3"], nel rispetto della normativa
vigente riguardante la tutela dei dati personali[/INCCUL].
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente:
l'Associazione si impegna a fornire la suddette copie con celerità e comunque
non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la
richiesta scritta.



Art. 14. Avanzi di gestione

14.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di[INCCUL N="5"
COMMENTO="Medesima e unitaria struttura cosa significa? A noi stessi?"] altre
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore
di[/INCCUL] enti con le stesse finalità sociali.

14.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.



Art. 15. Responsabilità

15.1. Il Presidente[INCCUL N="6" COMMENTO="Vedi inccul n. 2"], il
Vicepresidente[/INCCUL] e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono
personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il patrimonio
dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in
caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea.



Art. 16. Clausola compromissoria

16.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso,
sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in
mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del
Consiglio Notarile di Padova.



Art. 17. Comunicazioni

17.1. Allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente Statuto
e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende
lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che
comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del
contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel Regolamento
interno.



Art. 18. Rinvio

18.1. Per disciplinare cio' che non fosse previsto nel presente Statuto si deve
fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

Nota: INCCUL = Io Non Capisco, Consultate Un Legale