Utente:Nick/FSUG/Statuto
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Vai alla navigazioneVai alla ricercaVersione del 17 ott 2006 alle 18:12 di Nick (discussione | contributi) (Statuto proposto per l'Associazione FSUG Padova)
Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Free Software Users Group Padova" [Versione 1.4] Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata 1.1. Il giorno XX/XX/200X, in Padova, i sottoscritti XX con la presente scrittura privata costituiscono l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Free Software Users Group Padova", o, in breve, "FSUG Padova", in inglese, nome che puo' essere divulgato anche in italiano nella forma: "Gruppo di Utenti del Software Libero di Padova" e d'ora in poi in questo Statuto semplicemente "Associazione". 1.2. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31/12/2113 salvo ulteriori proroghe. 1.3. L'Associazione ha sede legale in Padova, Via Cornaro 1/B, CAP 35128 e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati. L'eventuale variazione della sede legale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci[INCCUL N="1" COMMENTO="Vorremmo mantenere questa parte: legalmente è possibile?"] e non richiederà formale variazione del presente Statuto[/INCCUL]. 1.4. I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. 1.5. Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere disposto solo dall'Assemblea secondo le modalità descritte nell'Art. 4 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 2. Finalità 2.1. L' Associazione e' apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e attività di promozione e solidarietà sociale. 2.2. L' Associazione non pone aluna restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. 2.3. L' Associazione si propone di promuovere, diffondere e difendere l'esercizio consapevole della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentono la produzione, la modifica, la distribuzione e l'uso libero e aperto del Software, dell'Hardware e dei prodotti dell'attività intellettuale. La definizione di Software Libero si fonda sulla garanzia dei seguenti diritti per l'utilizzatore o utente: A) Libertà di usarlo per ogni scopo, anche non previsto dall'autore; B) Libertà di studiare come funziona e di adattarlo alle proprie necessità; l'accesso al codice sorgente è un prerequisito per questo; C) Libertà di redistribuirne copie in modo da aiutare il prossimo; D) Libertà di migliorare il programma e di distribuire le modifiche in modo che tutta la comunità possa beneficiarne; l'accesso al codice sorgente è un prerequisito per questo. In particolare l'Associazione di propone di: - favorire la diffusione del Software Libero e la pubblicazione delle specifiche tecniche dell'hardware; - diffondere la cultura del Software Libero, promuovendo e diffondendo l'interesse per esso con tutti i mezzi possibili; - promuovere la formazione all'utilizzo e allo sviluppo di Software Libero; - favorire il mercato del Software Libero e dell'Hardware Aperto; - promuovere iniziative di ricerca e sviluppo che hanno come oggetto il Software Libero o lo sviluppo di prodotti tecnologici con specifiche pubbliche; - favorire la libera circolazione delle idee e delle conoscenze tecnologiche utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa; - promuovere, diffondere e difendere lo studio ed il libero utilizzo delle idee e degli algoritmi che sono la base per il funzionamento dei sistemi informatici; - promuovere l'applicazione del metodo sperimentale nello studio dei sistemi informatici; - promuovere l'accessibilità dei sistemi informatici, l'adozione dei formati liberi e degli standard aperti, in particolare, ma non solo, per i servizi ad accesso pubblico; - assistere, sponsorizzare o affiancare collaborando in altri modi organizzazioni e associazioni private e pubbliche in operazioni avviate con le stesse finalità; - raccogliere risorse di qualsiasi natura, da destinare a queste attività; - promuovere iniziative di tutela e difesa di idee, progetti, prodotti, programmi, licenze, algoritmi, iniziative che hanno come oggetto il Software Libero o le finalità di cui sopra nonché le persone fisiche e le organizzazioni che perseguono queste stesse finalità; - organizzare convegni, manifestazioni, corsi di formazione ed altri eventi, a livello nazionale ed internazionale, che siano funzionali al perseguimento di queste finalità. 2.4. L'Associazione non puo' svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione si impegna a non utilizzare software rilasciato con licenze ritenute proprietarie se non a scopo di comparazione o di analisi filologica e storiografica. 2.5. Qualsiasi modifica all'Art. 2 (Finalità) di questo Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci. Art. 3. Organizzazione e Soci 3.1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti. 3.2. Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche che giuridiche e tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, indipendentemente da eventuali cariche ricoperte, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute. 3.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota associativa non è trasmissibile. 3.4. Sono Soci dell'Associazione: A) i Soci Fondatori; B) i Soci Ordinari; C) i Soci Sostenitori; D) i Soci Onorari. Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione, salvo per quanto nel seguito diversamente indicato. Le diverse categorie di Socio sono mutuamente esclusive. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale. Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Possono essere ammessi, quali Soci Ordinari, anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, dietro domanda scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza. Chi intende aderire all'Associazione come Socio Ordinario deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente le sue complete generalità e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad accogliere in via provvisoria le domande di ammissione dei candidati Soci e quindi a sottoporle alla prima Assemblea utile che sarà chiamata a ratificarle o a respingerle. Qualora lo ritenga, l'Assemblea puo' motivare la non ammissione di un aspirante Socio ma non è obbligata a farlo. L'aspirante socio non ammesso puo' ricorrere entro trenta giorni all'Arbitro (cfr. Art. 16), che deciderà in via definitiva. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati agli altri Soci eccetto che per la quota associativa annuale, il cui ammontare è sempre superiore a quello della quota dei Soci Ordinari e puo' essere fissato anch'esso di anno in anno dall'Assemblea dei Soci. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea. Sono Soci Onorari coloro che hanno reso particolari servigi all'Associazione o che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna rappresentanza all'Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e sono nominati dall'Assemblea su proposta di qualunque Socio. L'unica carica di cui può essere investito un Socio Onorario è quella di Consigliere; in particolare un Socio Onorario non può essere Presidente dell'Associazione. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'Assemblea. Il nuovo Socio appena ammesso all'Associazione parteciperà alle adunanze dell'Assemblea a partire dalla prima adunanza successiva a quella in cui è stata ratificata la sua ammissione. 3.5. I soggetti che non siano persone fisiche possono aderire all'Associazione solo come Soci Sostenitori. 3.6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e al versamento della quota associativa annua. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti, a qualunque titolo effettuati dal Socio che per qualunque motivo in seguito recede, non saranno in alcun caso rimborsati. 3.7. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni, ai corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano integralmente il suo Statuto ed i Regolamenti che essa vorrà adottare. 3.8. Il mancato pagamento entro il mese di ottobre della quota associativa annuale comporta la sospensione del diritto di voto fino alla messa in regola del Socio. 3.9. L'esclusione dall'Associazione puo' avvenire per i seguenti motivi: A) decadenza, in caso di mancato pagamento per due anni della quota associativa annuale; B) radiazione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti e le finalità dell'Associazione: il Consiglio Direttivo puo' disporre la sospensione immediata del Socio e l'Assemblea successiva puo' deliberarne la radiazione; C) domanda scritta di recesso dall'Associazione inoltrata dal Socio al Consiglio Direttivo. L'esclusione dall'Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello in cui avviene la notifica del provvedimento di decadenza o di radiazione. Nel caso della domanda di recesso, salvo che si tratti di motivata giusta causa, nel qual caso ha effetto immediato, ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione puo' adire entro trenta giorni l'Arbitro (cfr. Art. 16); in tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso. 3.10. L'ex Socio che non sia stato radiato può rientrare a far parte dell'Associazione a partire dall'esercizio successivo a quello di esclusione, secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio Ordinario, al quale sarà equiparato. Art. 4. Composizione e poteri dell'Assemblea dei Soci 4.1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. 4.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, entro il 31 marzo. 4.3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli aventi diritto al voto o da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse disposta, e l'ordine del giorno. Almeno quindici giorni prima dell'adunanza, la convocazione: A) viene affissa presso la Sede legale; B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione; C) viene inviata tramite comunicazione scritta a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti (cfr. Art. 17). 4.4. L'Assemblea dei Soci in prima convocazione si ritiene validamente costituita con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Qualora il numero non fosse sufficiente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in persona o in delega. L'adunanza di seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. 4.5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio con diritto di voto. All'inizio di ogni Assemblea si eleggono tra i Soci aventi diritto al voto il Segretario dell'Assemblea e l'eventuale sostituto del Presidente. Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere il verbale delle votazioni e delle delibere della stessa. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante prima dello scioglimento dell'adunanza e deve essere controllato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. 4.6. L'Assemblea dei Soci: A) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; B) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; C) delibera l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo; D) delibera in via definitiva sull'ammissione dei candidati Soci e sull'esclusione dei Soci; E) delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba o non possa essere deciso da altri organi; F) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione; G) delibera lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo; H) delibera eventuali modifiche del presente Statuto con la presenza di due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, fatti salvi i principi e la natura dell'Associazione, che non possono essere alterati; nel caso di modifiche all'Articolo 2 del presente Statuto è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci; I) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. 4.7. Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma e salvo i casi diversamente specificati in questo Statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che puo' essere espresso per alzata di mano, appello nominale o voto scritto palese. L'espressione di astensione si computa come voto contrario. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto. 4.8. Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega puo' essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato puo' farsi portatore al più di due deleghe. Sono ammessi a presenziare all'Assemblea anche i Soci che non hanno diritto di voto: essi possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso. Art. 5. Composizione e poteri del Consiglio Direttivo 5.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il Presidente e il Tesoriere. 5.2. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione con diritto di voto, durano in carica due anni e sono rieleggibili. 5.3. Il Consiglio direttivo provvede, nella prima adunanza, ad eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere. [INCCUL N="2" COMMENTO="Il Vicepresidente è indispensabile a termini di legge? Nello statuto-tipo passato dal CSV la figura del Vicepresidente non viene neppure menzionata e ci sembra una macchinosità in più, quindi, se non indispensabile, preferiremmo toglierlo"]Il Presidente del Consiglio Direttivo propone al voto dell'Assemblea il proprio Vicepresidente scegliendolo fra i Soci aventi diritto al voto.[/INCCUL] 5.4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un sostituto. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, che deve confermare la nomina oppure provvedere all'elezione di un sostituto. Chi viene confermato o eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. 5.5. Al Consiglio Direttivo competono: la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; la nomina del Presidente e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, eventualmente considerando le indicazioni dell'Assemblea; la gestione dei rapporti tra i Soci e l'Associazione per quanto riguarda le domande di adesione e di recesso e le esclusioni. 5.6. Entro la fine di febbraio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e puo' proporre l'ammontare delle quote associative annuali per l'anno entrante. Tali bilanci e l'eventuale proposta sulle quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dello stesso anno. 5.7. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. 5.8. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Almeno otto giorni prima dell'adunanza, la convocazione: A) viene affissa presso la Sede legale; B) viene pubblicata sul sito dell'Associazione; C) viene inviata tramite comunicazione scritta a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci; 5.9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo. 5.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 5.11. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente atto a deliberare anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente punto 5.8 qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 5.12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. 5.13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione -- intendendosi comunque comprese tra queste tutte quelle il cui valore ecceda EURO mille -- è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. 5.14. E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un Consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. 5.15. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono essere verbalizzate da un Segretario eletto all'inizio della riunione. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante entro la fine della riunione e deve essere controllato e sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto la riunione. Art. 6. Il Presidente 6.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a estranei al Consiglio stesso. 6.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Art. 7. Il Tesoriere 7.1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile. Art. 8. Il Collegio dei Revisori dei Conti 8.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di uno oppure di tre membri. 8.2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. 8.3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. 8.4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea con diritto di voto e a quelle del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci. Art. 9. Rinnovabilita' delle cariche 9.1. Le cariche che in base al presente Statuto vengono eventualmente attribuite in relazione a situazioni contingenti (Segretari o Presidenti nominati in occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) hanno termine con l'evento per le quali sono state disposte e sono rinnovabili indefinitamente anche nelle stesse persone. Tutte le altre cariche previste nel presente Statuto (Presidente, Consigliere, Tesoriere, Revisore dei Conti) hanno durata di due anni e sono rinnovabili indefinitamente anche nella stesse persone, fatta salva la facoltà dell'Assemblea, nella sua sovranità, di annullare qualsiasi carica in qualsiasi momento, anche su mozione di un singolo Socio. Art. 10. I Libri dell'Associazione 10.1. Oltre a quelli prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro dei Soci dell'Associazione. 10.2. I Libri dell'Associazione sono accessibili integralmente a chiunque ne faccia motivata istanza scritta[INCCUL N="3" COMMENTO="E' necessario per legge inserire questa precisazione o possiamo tralasciarla?"], nel rispetto della normativa vigente riguardante la protezione dei dati personali[/INCCUL]. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente: l'Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta. Art. 11. Quote associative annuali 11.1. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, concorrono alle spese dell'Associazione con il pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto stabilito all'Art. 3 del presente Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione. Art. 12. Patrimonio ed entrate dell'Associazione 12.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 12.2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di EURO XXXX,XX. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento al fondo di dotazione iniziale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 12.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: A) quote associative annuali versate dai Soci; B) contributi volontari dei Soci (cfr. Art. 3); C) proventi delle attività di raccolta fondi, introiti realizzati per servizi prestati dall'Associazione o nello svolgimento delle sue attività; D) contributi, donazioni, lasciti, erogazioni effettuati da Enti pubblici o da altre persone fisiche e giuridiche; E) redditi derivanti dal suo patrimonio. Art. 13. Rendiconto Economico-Finanziario e Bilancio Preventivo 13.1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un Rendiconto Economico-Finanziario. 13.2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il Rendiconto Economico-Finanziario relativo all'esercizio precedente e un Bilancio Preventivo, entrambi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dello stesso anno. 13.3. Il Rendiconto e il Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione per i venti giorni precedenti l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura[INCCUL N="4" COMMENTO="Vedi inccul n. 3"], nel rispetto della normativa vigente riguardante la tutela dei dati personali[/INCCUL]. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente: l'Associazione si impegna a fornire la suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta. Art. 14. Avanzi di gestione 14.1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di[INCCUL N="5" COMMENTO="Medesima e unitaria struttura cosa significa? A noi stessi?"] altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura oppure a favore di[/INCCUL] enti con le stesse finalità sociali. 14.2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 15. Responsabilità 15.1. Il Presidente[INCCUL N="6" COMMENTO="Vedi inccul n. 2"], il Vicepresidente[/INCCUL] e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea. Art. 16. Clausola compromissoria 16.1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Padova. Art. 17. Comunicazioni 17.1. Allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente Statuto e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel Regolamento interno. Art. 18. Rinvio 18.1. Per disciplinare cio' che non fosse previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.